Il 9 maggio 2019 è entrato in vigore il nuovo – atteso – regolamento n. 1/2019 del Garante per la protezione dei dati personali sulle procedure interne a rilevanza esterna, dunque innanzitutto su quella di reclamo. Contestualmente, è entrato in vigore anche il gemello regolamento n. 2/2019.
Restiamo tuttavia sul primo. La disciplina, di notevole interesse per il pratico, presenta profili di continuità ma anche elementi di novità rispetto al precedente regolamento n. 1/2007. In particolare, vogliamo qui concentrarci sull’istituto noto in passato come “interpello preventivo”. Ricordiamo che l’interpello preventivo andava esperito, nella regolarità dei casi, prima di procedere con ricorso al Garante, pena l’inammissibilità dello stesso.
Ebbene, il punto interessante è il seguente: il nuovo regolamento n. 1/2019 ha reintrodotto oppure no l’interpello preventivo che era stato eliminato dalla normazione primaria? Come deve regolarsi oggi l’interessato che richieda tutela amministrativa?
Prima di entrare nel vivo della questione, facciamo un rapido cenno al contesto, per fornire una cornice al ragionamento.